Rilascio di Nullaosta Veterinario

  1. HOME
  2. ››
  3. Offerta Portuale
  4. ››
  5. Istituzioni Portuali
  6. ››
  7. Posto di Ispezione Frontaliero...
  8. ››
  9. Rilascio di Nullaosta Veterinario
Istituzione Responsabile

PIF – Posto di Ispezione Frontaliero

Prodotti soggetti al rilascio di nullaosta veterinario

Il Posto di Ispezione Frontaliero di Venezia effettua controlli sanitari ivi incluso il prelievo di campioni ufficiali sulle partite di prodotti di origine animale e mangimi destinati ad essere introdotte nel territorio della Unione Europea.

Sono soggette al rilascio di nullaosta veterinario le importazioni dei prodotti di seguito elencati:

prodotti di origine animale o contenenti prodotti di origine animale contemplati dalla Decisione 2007/275/CE;

mangimi vegetali e additivi riportati nel Regolamento 09/669/CE;

mangimi vegetali e additivi non elencati nel Regolamento 09/669/CE ma comunque soggetti a controllo veterinario in base al Decreto Legislativo n.223 del 17 Giugno 2003;

prodotti soggetti a controllo veterinario in base a disposizioni nazionali e/o per le quali la normativa comunitaria prevede un controllo da parte dell’autorità competente. Si riporta tra gli approfondimenti un elenco di massima dei prodotti soggetto al rilascio di nullaosta sulla base di disposizioni nazionali.

Analoghe attestazioni sono richieste anche per le operazioni di transito, trasbordo, reimportazione, inoltro a magazzino doganale.

Il Posto di Ispezione Frontaliero di Venezia non è abilitato al rilascio di nullaosta veterinario in quanto sprovvisto di strutture per il ricovero di animali e per lo svolgimento degli esami clinici.

Approfondimenti

L’introduzione nella Unione Europea di animali vivi e prodotti derivati provenienti da Paesi terzi, è subordinata all’emissione di nullaosta veterinario.

A salvaguardia della salute pubblica e della sanità animale, tale adempimento deve essere obbligatoriamente svolto al momento dell’ingresso di animali e merci nel territorio della Unione Europea.

L’Unione Europea già dai primi anni 90, ha richiesto agli stati membri che nei porti, aeroporti e confini terrestri comunitari, venissero creati dei punti di controllo sanitario per gli animali e prodotti derivati provenienti da Paesi terzi. Tali strutture costruite e organizzate sulla base di linee guida comuni, sono state definite Border Inspection Posts (BIP) o Posti di Ispezione Frontalieri (PIF) secondo la denominazione italiana.

Gli uffici PIF dei 28 stati membri dell’Unione oltre a dover soddisfare gli standard previsti dalla Unione Europea (Dec.01/812/CE), sono soggetti ad approvazione e a periodiche verifiche da parte del Food and Veterinary Office comunitario. Tali verifiche hanno lo scopo di accertare lo stato delle strutture e delle dotazioni e la conformità agli standard comunitari delle procedure ivi applicate.

In base alle caratteristiche strutturali e alle dotazioni disponibili, il PIF riceve una o più abilitazioni per diverse categorie di animali e di prodotti.

L’elenco dei PIF europei, con le relative categorie di abilitazione, è stato approvato con Decisione 2009/821/CE ed è soggetto a costante aggiornamento. La decisione elenca i PIF dell’Unione Europea attraverso i quali è possibile introdurre animali e prodotti derivati, le abilitazioni possedute e le eventuali condizioni/limitazioni particolari.

Della rete di controllo costituita dai PIF, sono parte integrante già da alcuni anni, analoghe strutture presenti nei paesi che fanno parte dello spazio economico europeo quali Islanda, Norvegia e Svizzera.
Le competenze dei PIF comprendono i controlli veterinari su animali vivi, sui prodotti di origine animale e mangimi destinati all’alimentazione animale e le attività di vigilanza su depositi doganali e sulle attività di catering e di smaltimento di rifiuti alimentari presenti all’interno dei porti ed aeroporti comunitari.
I PIF svolgono inoltre compiti di supporto tecnico ed operativo agli Uffici Doganali per il contrasto dell’importazione illegale di animali e prodotti derivati.

L’elenco e i punti di contatto dei PIF comunitari e le principali norme sanitarie in materia di importazione di animali e prodotti derivati, sono consultabili, sul web, sul sito della Commissione Europea: clicca qui

I POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI NAZIONALI
In Italia, i controlli sanitari su animali e prodotti provenienti da Paesi terzi, sono materia di competenza del Ministero della Salute che si avvale, per le attività di vigilanza ed ispezione, di 23 uffici PIF dislocati nei maggiori porti ed aeroporti nazionali.

Il portale del Ministero della Salute dedica all’attività dei PIF una apposita sezione in cui è possibile visionare gli indirizzi e i punti di contatto dei singoli uffici, i dettagli sull’attività di controllo svolta anno per anno e le linee guida operative. Clicca qui

  1. Pelli non trattate e trattate di animali diversi dagli uccelli e dagli ungulati: di altri animali (pelli di rettile, ad esempio 4103 20).
    Sono escluse dai controlli veterinari le pelli sottoposte ad un processo completo di conciatura, le pelli wet-blue, le pelli piclate e le pelli calcinate trattate con calce e in salamoia a ph 12-13 per almeno 8 ore.
  2. Trofei di caccia di specie diverse da uccelli ed ungulati se non sottoposti a trattamento tassidermico completo e reperti anatomici di derivazione animale 9705.
    Sono escluse le preparazioni di animali di cui al Regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIII, capo VI, parte C, punto 1, lettere da a) ad f), importabili senza restrizioni ai sensi del medesimo regolamento.
  3. Sostanze farmacologicamente attive di interesse veterinario.
  4. Sostanze farmacologicamente attive, diverse da quelle di origine animale, destinate a stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali.
  5. Medicinali veterinari, privi di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC), diversi dai vaccini, destinati:
    – a stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali;
    – per prove di laboratorio in vitro o prove tecniche presso officine farmaceutiche autorizzate, ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, istituti universitari o centri di ricerca.
  6. Miscele di agenti batterici non patogeni utilizzate per la depurazione di acquari ornamentali, costituite da microrganismi appartenenti ad una o più delle specie seguenti: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas stutzeri, Nitrosomonas europea e Nitrobacterium winogradskyi.
  7. Campioni di alimenti e mangimi di origine animale e sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, destinati per fini di ricerca, studi particolari, uso sperimentale, analisi, fini culturali, uso espositivo, nonché ad essere impiegati in forma di campioni commerciali, compresi quelli utilizzati per testare macchinari, inclusi quelli costituti da:
  8. Materiale patologico inclusi :
    – agenti batterici, virali, parassitari e micotici, o loro derivati, tossine e metaboliti, dotati di attività patogena verso gli organismi animali, compresi quelli destinati alla produzione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
    – medicinali veterinari immunologici privi di Autorizzazione all’Immissione in Commercio;
    – agenti microbici non convenzionali;
    – cellule infette di origine animale o loro lisati ed estratti;
    – secreti, escreti, trasudati, essudati, sangue, plasma, siero, organi e tessuti ottenuti da animali infetti;
    – cellule neoplastiche derivate da tessuti animali;
    -veleni e tossine di origine animale destinati per fini di ricerca e diagnostici;
    – secreti, escreti, trasudati, essudati, sangue, plasma, siero, organi e tessuti di animali con manifestazioni patologiche di natura non infettiva o sottoposti a trattamenti sperimentali con sostanze ad azione tossicologica.
  9. Anticorpi di origine animale diversi da quelli classificabili come prodotti intermedi o disciplinati quali IVD dal Decreto legislativo 8 settembre 2000 n. 332.
  10. Cellule non infette di origine animale, frazioni di dna, linee cellulari ed estratti cellulari e tessutali secreti, escreti, trasudati, essudati, sangue, plasma, siero, organi e tessuti ottenuti da animali non infetti, esclusi gli enzimi.
    Sono escluse le preparazioni di animali di cui al Regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIII, capo VI, parte C, punto 1, lettere da a) ad f), importabili senza restrizioni ai sensi del medesimo regolamento.
  11. Enzimi di interesse veterinario diversi dal caglio o presame e da quelli classificabili come prodotti intermedi (sono esclusi, cioè, gli enzimi destinati ad essere utilizzati per la produzione di dispositivi medici, kit diagnostici in vitro e reagenti di laboratorio già disciplinati ai fini della loro importazione dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n.142/2011) 3507.
  12. Organismi invertebrati non vitali e loro larve, porzioni, secrezioni, escrezioni e metaboliti 0511.
    Sono escluse le preparazioni di animali di cui al Regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIII, capo VI, parte C, punto 1, lettere da a) ad f), importabili senza restrizioni ai sensi del medesimo regolamento Microrganismi non patogeni d’interesse veterinario, diversi dagli additivi, compresi quelli impiegati, nell’industria alimentare, per la trasformazione di prodotti di origine animale (3002 9050).
    (Sono esclusi gli starters microbici impiegati nella preparazione degli insaccati carnei, la cui tecnologia produttiva non comporti trattamenti con il calore, già disciplinati, ai fini della loro importazione, dal decreto ministeriale 28 dicembre 1994).
  13. Diagnostici in vitro o reagenti di laboratorio ad uso veterinario di pronta utilizzazione diversi da quelli classificabili come prodotti intermedi

Procedure di controllo e condizioni sanitarie applicabili alle importazioni

La normativa comunitaria in materia di importazione di prodotti alimentari di origine animale, mangimi di origine animale e sottoprodotti è piuttosto complessa e a distanza di quarant’anni dalle prime direttive CEE sull’importazione delle carni fresche, ha oggi raggiunto un elevato grado di armonizzazione.

Accesso ai servizi

L’arrivo di animali e prodotti derivati, provenienti da Paesi terzi, così come quello di mangimi vegetali deve essere prenotificato al PIF competente, indipendentemente dalla destinazione doganale.

Gli importatori o i loro rappresentanti possono assolvere agli obblighi di notifica di arrivo inviando una descrizione quanto più dettagliata possibile della/e partita/e via e-mail. Gli obblighi di prenotifica possono essere assolti anche mediante compilazione della parte di competenza del format disponibile previo accesso nel sistema TRACES.

Il sistema TRACES è uno strumento informatico messo a punto dalla Commissione Europea per gestire i movimenti, all’interno della Unione Europea o dai Paesi terzi, di animali e prodotti derivati.
L’accesso al sistema, oltre ad essere garantito alle autorità sanitarie degli Stati Membri e degli Stati dello Spazio Economico Europeo è stato esteso in tempi più recenti anche alle autorità dei Paesi terzi esportatori che possono utilizzare il sistema TRACES per emettere le previste certificazioni sanitarie in formato elettronico.

Gli operatori commerciali possono anch’essi accedere a TRACES previa registrazione e utilizzarlo per richiedere il rilascio di nullaosta veterinario. L’interfaccia utente prevede l’inserimento di alcune basilari informazioni relative alla partita, utili alla programmazione degli interventi.

Il sistema TRACES consente inoltre di caricare anche la documentazione di scorta (certificati sanitari, lettere di vettura, etichette ecc ecc.). Le funzionalità a disposizione dell’Autorità Competente permettono l’emissione dei nullaosta veterinari per prodotti di origine animale (DVCE) e per mangimi vegetali e altri prodotti destinati all’alimentazione animale (DCE).

Il sistema TRACES viene anche utilizzato per la gestione di eventuali non conformità ivi inclusa l’attivazione del sistema di allerta rapido comunitario per mangimi e alimenti (RASFF).

Per l’utilizzo di questo strumento occorre registrarsi come utenti seguendo la procedura illustrata nella pagina di benvenuto. Clicca qui (LINK ERRATO)ù

Gli Uffici PIF utilizzano anche il sistema informatico NSIS-Sintesi. Questo strumento informatico, gestito dal Ministero della Salute, ha una funzione complementare rispetto a TRACES e viene utilizzato per emettere nullaosta sanitario per quei prodotti che sulla base di disposizioni nazionali, sono soggetti al rilascio di una attestazione di controllo veterinario (DVE), attestazione non prevista nel sistema informatico comunitario TRACES. Gli uffici PIF utilizzano il sistema NSIS-Sintesi per emettere il DVE.

Anche per l’utilizzo da parte degli operatori del sistema NSIS-Sintesi occorre registrarsi ed essere validati dal PIF competente per territorio. Clicca qui (LINK ERRATO)

Dal Luglio 2013 è attivo presso il porto di Venezia lo Sportello Unico Doganale grazie all’integrazione del sistema NSIS-Sintesi con l’applicativo AIDA dell’Agenzia delle Dogane.
Dal 9 ottobre 2014 è anche attiva l’interoperabilità fra AIDA e il sistema TRACES per il rilascio dei nullaosta veterinari DVCE e DCE.

Per assistenza alla registrazione sia a TRACES che a NSIS-Sintesi. così come per i primi inserimenti di dati, è possibile richiedere l’assistenza del personale del PIF.

Tributi e modalità di pagamento

Le tariffe applicate dai PIF nazionali ai controlli veterinari all’importazione sono definite dal Decreto Legislativo n. 194 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004” del 19 Novembre 2008 integrato successivamente dal Decreto Ministeriale 19 Dicembre 2012 “Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della Salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati”.

Tabelle sinottiche delle tariffe applicabili a prestazioni rese dall’ufficio PIF.
Le tariffe devono essere versate anticipatamente alla richiesta di visita e coprono i costi per il rilascio dei nullaosta veterinari ivi incluse eventuali indagini di laboratorio, effettuate in ottemperanza ai piani annuali di monitoraggio predisposti dal Ministero della Salute.

Tali tariffe non comprendono i costi per approfondimenti di laboratorio che si rendessero necessari per disposizioni nazionali o comunitarie o a motivo di precedenti non conformità.

I tributi per servizi resi dall’Ufficio PIF di Venezia possono essere versati:

  1. mediante accredito su conto corrente postale 19170307
  2. mediante bonifico bancario su codice iban IT05 H076 0102 0000 0001 9170 307 intestato a MINISTERO DELLA SALUTE UFFICIO VETERINARIO DI PORTO 1416
  1. HOME
  2. ››
  3. Offerta Portuale
  4. ››
  5. Istituzioni Portuali
  6. ››
  7. Posto di Ispezione Frontaliero...
  8. ››
  9. Rilascio di Nullaosta Veterinario