
Posto di Ispezione Frontaliero di Venezia
SEDE DELL’UFFICIO E CONTATTI
La sede del Posto di Ispezione è a Fondamenta Zattere 1416 Venezia, in una palazzina che ospita anche l’ufficio di Sanità Marittima ed Aerea del Ministero della Salute e la Capitaneria di Porto.
Telefono: 06/59944818 - 06/59944819 - 06/59944776
Fax: 041/5210213
E-mail: pif.venezia@sanita.it
PEC: sanvet-ve@postacert.sanita.it
Le attività ispettive e il rilascio dei nullaosta sanitari avvengono nei centri di ispezione dipendenti di Porto Marghera e dell’aeroporto di Tessera e nel punto visita del Porto di Chioggia (autorizzato quest’ultimo solo per il rilascio di nullaosta per mangimi vegetali e additivi).
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PRODOTTI SOGGETTI AL RILASCIO DI NULLAOSTA VETERINARIO
Il Posto di Ispezione Frontaliero di Venezia, effettua controlli sanitari ivi incluso il prelievo di campioni ufficiali sulle partite di prodotti di origine animale e mangimi destinati ad essere introdotte nel territorio della Unione Europea.
Sono soggette al rilascio di nullaosta veterinario le importazioni dei prodotti di seguito elencati.
Analoghe attestazioni sono richieste anche per le operazioni di transito, trasbordo, reimportazione, inoltro a magazzino doganale.
- prodotti di origine animale o contenenti prodotti di origine animale contemplati dalla Decisione 2007/275/CE;
- mangimi vegetali e additivi riportati nel Regolamento 09/669/CE;
- mangimi vegetali e additivi non elencati nel regolamento 09/669/CE ma comunque soggetti a controllo veterinario in base al Decreto Legislativo n.223 del 17 Giugno 2003;
- prodotti soggetti a controllo veterinario in base a disposizioni nazionali e/o per le quali la normativa comunitaria prevede un controllo da parte dell’autorità competente. Si riporta in allegato un elenco di massima dei prodotti soggetto al rilascio di nullaosta sulla base di disposizioni nazionali.
La normativa comunitaria prevede il rilascio di nullaosta veterinario per l’importazione di animali vivi.
Il Posto di Ispezione Frontaliero di Venezia non è abilitato al rilascio di nullaosta veterinario in quanto sprovvisto di strutture per il ricovero di animali e per lo svolgimento degli esami clinici.
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PROCEDURE DI CONTROLLO E CONDIZIONI SANITARIE APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI
La normativa comunitaria in materia di importazione di prodotti alimentari di origine animale, mangimi di origine animale e sottoprodotti è piuttosto complessa e a distanza di quarant’anni dalle prime direttive CEE sull’importazione delle carni fresche, ha oggi raggiunto un elevato grado di armonizzazione.
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ACCESSO AI SERVIZI
L’arrivo di animali e prodotti derivati, provenienti da paesi terzi , così come quello di mangimi vegetali deve essere prenotificato al PIF competente, indipendentemente dalla destinazione doganale.
Gli importatori o i loro rappresentanti possono assolvere agli obblighi di notifica di arrivo inviando una descrizione quanto più dettagliata possibile della/e partita/e via e-mail. Gli obblighi di prenotifica possono essere assolti anche mediante compilazione della parte di competenza del format disponibile previo accesso nel sistema TRACES.
Il sistema TRACES è uno strumento informatico messo a punto dalla Commissione Europea per gestire i movimenti, all’interno della Unione Europea o dai paesi terzi, di animali e prodotti derivati.
L’accesso al sistema, oltre ad essere garantito alle autorità sanitarie degli Stati Membri e degli Stati dello Spazio Economico Europeo è stato esteso in tempi più recenti anche alle autorità dei paesi terzi esportatori che possono utilizzare il sistema TRACES per emettere le previste certificazioni sanitarie in formato elettronico.
Gli operatori commerciali possono anch’essi accedere a TRACES previa registrazione e utilizzarlo per richiedere il rilascio di nullaosta veterinario. L’interfaccia utente prevede l’inserimento di alcune basilari informazioni relative alla partita, utili alla programmazione degli interventi.
Il sistema TRACES consente inoltre di caricare anche la documentazione di scorta (certificati sanitari, lettere di vettura, etichette ecc ecc.). Le funzionalità a disposizione dell’Autorità Competente permettono l’emissione dei nullaosta veterinari per prodotti di origine animale (DVCE) e per mangimi vegetali e altri prodotti destinati all’alimentazione animale (DCE).
Il sistema TRACES viene anche utilizzato per la gestione di eventuali non conformità ivi inclusa l’attivazione del sistema di allerta rapido comunitario per mangimi e alimenti (RASFF).
Per l’utilizzo di questo strumento occorre registrarsi come utenti seguendo la procedura illustrata nella pagina di benvenuto Clicca qui
Gli Uffici PIF utilizzano anche il sistema informatico NSIS-Sintesi. Questo strumento informatico, gestito dal Ministero della Salute, ha una funzione complementare rispetto a TRACES e viene utilizzato per emettere nullaosta sanitario per quei prodotti che sulla base di disposizioni nazionali, sono soggetti al rilascio di una attestazione di controllo veterinario (DVE), attestazione non prevista nel sistema informatico comunitario TRACES. Gli uffici PIF utilizzano il sistema NSIS-Sintesi per emettere il DVE.
Anche per l’utilizzo da parte degli operatori del sistema NSIS-Sintesi occorre registrarsi ed essere validati dal PIF competente per territorio Clicca qui
Dal Luglio 2013 è attivo presso il porto di Venezia lo Sportello Unico Doganale grazie all’integrazione del sistema NSIS-Sintesi con l’applicativo AIDA dell’Agenzia delle Dogane.
Dal 9 ottobre 2014 è anche attiva l'interoperabilità fra AIDA e il sistema TRACES per il rilascio dei nullaosta veterinari DVCE e DCE.
Per assistenza alla registrazione sia a TRACES che a NSIS-Sintesi così come per i primi inserimenti di dati, è possibile richiedere l’assistenza del personale del PIF.
TRIBUTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO PER L’EMISSIONE DEL NULLAOSTA VETERINARIO
Le tariffe applicate dai PIF nazionali ai controlli veterinari all’importazione sono definite dal Decreto Legislativo n. 194 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004" del 19 Novembre 2008 integrato successivamente dal Decreto Ministeriale 19 Dicembre 2012 “Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della Salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati”.
Tabelle sinottiche delle tariffe applicabili a prestazioni rese dall’ufficio PIF.
Le tariffe devono essere versate anticipatamente alla richiesta di visita e coprono i costi per il rilascio dei nullaosta veterinari ivi incluse eventuali indagini di laboratorio, effettuate in ottemperanza ai piani annuali di monitoraggio predisposti dal Ministero della Salute.
Tali tariffe non comprendono i costi per approfondimenti di laboratorio che si rendessero necessari per disposizioni nazionali o comunitarie o a motivo di precedenti non conformità.
I tributi per servizi resi dall’Ufficio PIF di Venezia possono essere versati:
- mediante accredito su conto corrente postale 19170307,
-
mediante bonifico bancario su codice iban IT05 H076 0102 0000 0001 9170 307 intestato a MINISTERO DELLA SALUTE UFFICIO VETERINARIO DI PORTO 1416
INFORMAZIONI PER CHI VIAGGIA
In caso di un viaggio fuori dei confini della Unione Europea, se si è decisi a portare con se i propri animali è necessario documentarsi non solo sulle garanzie richieste dal paese di destinazione ma anche su quelle richieste al momento del rientro.
Se poi durante tale permanenza si ha l’occasione di venire in possesso di animali o, più frequentemente, di prodotti derivati, è opportuno accertarsi che la loro introduzione nella UE non violi le leggi doganali e le norme sanitarie e di protezione delle specie animali a rischio di estinzione.
Le importazioni a seguito di passeggeri, così come le piccole spedizioni a privati, sono soggette alle disposizioni previste dal regolamento 09/209/CE. Il possesso di animali e prodotti derivati devono essere denunciati all’Autorità doganale al momento dell’ingresso nel territorio della UE. Se ciò non avviene, i detentori possono incorrere in sanzioni di natura sia di natura amministrativa che penale.


ALIMENTI E MANGIMI A SEGUITO DEI PASSEGGERI
Le importazioni a seguito di passeggeri, così come le piccole spedizioni a privati, sono soggette alle disposizioni previste dal regolamento 09/209/CE.
Tale norma ha lo scopo non solo di salvaguardare la salute pubblica ma anche quella di tutelare il patrimonio zootecnico comunitario. Anche limitate quantità di alimenti provenienti da animali infetti, anche se regolarmente macellati, possono diffondere, fra specie animali sensibili , malattie debellate da anni o contro le quali la Unione Europea compie grandi sforzi per la completa eradicazione.
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VIAGGIARE CON I PROPRI ANIMALI
CANI GATTI E FURETTI
Muoversi all’interno dell’Unione Europea con i propri animali, non presenta oggi particolari difficoltà. Cani, gatti e furetti devono essere identificati con microchip e scortati da passaporto individuale che attesti l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità.
La normativa comunitaria ha progressivamente eliminato gli ostacoli alla movimentazione dei pet, messi in atto da quei paesi storicamente indenni dalla rabbia.
Unica condizione discriminante è per gli ingressi nel territorio di Regno Unito, Irlanda, Finlandia e Malta che richiedono un trattamento farmacologico contro il parassita Echinococcus Multilocularis.
Più complessa e sicuramente più degna di attenzione è il sistema delle garanzie sanitarie applicabile alle provenienze da paesi terzi.
Gli animali di proprietà di cittadini comunitari, possono rientrare da un soggiorno al di fuori della Unione Europea con la scorta del solo passaporto individuale. Per gli animali nati e allevati in un paese terzo è invece necessaria una certificazione sanitaria rilasciata o validata da un veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.
Le garanzie sanitarie richieste, sono analoghe a quelle applicate per i movimenti intracomunitari. Queste si applicano tuttavia solo per ai paesi terzi riportati nell’elenco allegato al regolamento comunitario 577/2013.
Per le provenienze da paesi che non figurano in detto elenco, viene richiesta oltre alla vaccinazione antirabbica anche una titolazione anticorpale eseguita presso un laboratorio accreditato dall’Unione Europea. Se gli animali sono nati e stabilmente residenti in uno di detti paesi terzi, oltre alla titolazione anticorpale viene richiesto, prima della spedizione, un periodo di attesa di tre mesi calcolato a partire dalla data del prelievo ematico effettuato per la titolazione.
Ai sensi del D.M 20 Aprile 2005 l’Autorità Doganale ha la competenza in materia di controllo documentale e di identità sugli animali provenienti da paesi terzi che transitano nei porti, aeroporti e confini nazionali.
Gli Uffici PIF prestano il loro supporto tecnico in caso di dubbi o di irregolarità riscontrate nel corso delle attività routinarie di controllo.
Le condizioni specifiche per i movimenti di animali da compagnia a seguito del proprietario, sono applicabili solo agli animali di proprietà i cui movimenti non sono finalizzati ad un trasferimento di proprietà.
In caso contrario si applicano le norme di legge previste per le importazioni o gli scambi a fini commerciali.
Per approfondire l’argomento:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=cani
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm
ALTRE SPECIE
L’introduzione in Italia a seguito passeggeri di specie d’affezione diverse da cani gatti e furetti è consentita alle seguenti condizioni:
- sono trasportati al seguito del proprietario e il loro movimento sia privo di finalità commerciali;
- viaggiano in gruppi non superiori alle cinque unità;
- sono trasportati in contenitori idonei ad assicurare il benessere degli animali durante gli spostamenti e una sufficiente sicurezza;
- sono accompagnati da un certificato firmato da un Veterinario ufficiale, o autorizzato dall’autorità competente nel quale risulta che l’animale è stato visitato nelle 48 ore precedenti la partenza, non ha mostrato segni clinici di malattie proprie della specie ed è atto a sopportare il viaggio fino alla destinazione finale. Il certificato deve includere: descrizione dell’animale, dati del proprietario e destinazione dell’animale.
Tali condizioni si applicano a:
- Invertebrati (escluse api, bombi, crostacei e molluschi)
- Rettili
- Anfibi
- Pesci Ornamentali
- Uccelli da voliera originari e provenienti da paesi comunitari*
*Attualmente a seguito delle misure restrittive emanate dalla Unione Europea in occasione dell’emergenza Influenza Aviaria, l’Italia autorizza i movimenti dai Paesi terzi di uccelli da voliera solo se in partite uguali o inferiori a 5 unità e se sono accompagnati dalla documentazione documentazione prevista della decisione 2007/25/CE, e successive modifiche.
L’ingresso nel territorio nazionale è consentita solo attraverso gli aeroporti di Milano-Malpensa, Roma Fiumicino e Bologna, previo rilascio di nullaosta veterinario da parte del PIF competente.