Si definisce impresa portuale non concessionaria in conto terzi il soggetto che, dotato di un complesso strumentale di uomini e mezzi di cui assume la direzione e responsabilità, espleta, attraverso un contratto di appalto, operazioni portuali di carico, scarico e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale per conto di terzi (vettori marittimi, caricatori, ricevitori), e non risulta titolare di una concessione demaniale rilasciata ai sensi dell’art. 18 della L. 84/94 e ss.mm.ii.
L’impresa che intende esercitare operazioni portuali per conto terzi di imbarco, sbarco e movimentazione in genere delle merci, deve ottenere autorizzazione dall’Autorità di Sistema Portuale ed essere iscritta in apposito Registro tenuto dalla stessa.
L’Ordinanza che determina i numeri massimi di imprese portuali non concessionarie di sbarco/imbarco e movimentazione, per conto terzi, non concessionarie per l’anno 2026 è la nr. 158 del 11/02/2026.
Con riferimento all’art. 18, comma 9 della L. 84/1994 che prevede la possibilità, su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, di autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali non concessionarie, l’ordinanza che regola la selezione delle imprese portuali non concessionarie è la n. 100/2023.
Da oggi e fino al 6/03/2026 è possibile presentare istanza tramite il seguente link.
GEODEM-AMBIENTE s.r.l.
S.P.I.V. S.R.L.
VE.PORT S.R.L.
Riferimenti normativi
– Scarica qui le Tariffe massime e settori autorizzati per impresa
Regolamento per la disciplina delle operazioni portuali di cui all’art. 16 Legge n. 84/94 – Porti di Venezia e Chioggia.
Scarica qui l’ordinanza n.100 del 2023.
Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali da parte di imprese da rilasciare.
– Scarica qui l’ordinanza n. 158/2026
Organizzazione del settore del lavoro portuale nel porto di Venezia: definizione, anche ai fini della sicurezza, dei segmenti di operazioni portuali appaltabili e dei servizi specialistici, complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 16 e 18 della legge 84/1994.
– Scarica qui l’Ordinanza n. 347/2011
– Scarica qui la legge 84 del 1994 e ss. mm. ii.