Procedure di assistenza sanitaria ai naviganti

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Istituzione Responsabile

USMAF-SASN

Procedure di assistenza sanitaria ai naviganti

Per poter usufruire dell’assistenza sanitaria e delle prestazioni offerte dagli ambulatori SASN da parte dei beneficiari che ne abbiano diritto, indicati nell’art. 2 del DPR del 31 luglio 1980 n. 620, è necessaria la preventiva iscrizione. A tal fine, gli interessati devono inoltrare al SASN territorialmente competente un’apposita domanda di iscrizione all’assistenza del Ministero della Salute, da presentare direttamente, o mediante l’impresa armatoriale di appartenenza.

Per qualsiasi dubbio sulle modalità di erogazione del servizio, si raccomanda di fare riferimento agli Uffici ed agli Ambulatori SASN. Con riferimento alle procedure per accedere all’assistenza indiretta ed al relativo sistema dei rimborsi rivolgersi alla Direzione generale della Prevenzione, Ufficio X.

In Italia, il navigante che risieda o si trovi temporaneamente in una località dove esiste un ambulatorio direttamente gestito dal Ministero della Salute o, dove sia operante un medico fiduciario di questo Ministero, per ottenere le prestazioni sanitarie, deve rivolgersi necessariamente all’ambulatorio o al medico fiduciario. L’assistenza medico-generica viene prestata sia in forma ambulatoriale che domiciliare avuto riguardo alle condizioni fisiche dell’ammalato.

L’assistenza specialistica è erogata nelle località sedi di ambulatori SASN, presso lo stesso ambulatorio SASN, su prescrizione del medico generico dell’ambulatorio SASN o di un medico fiduciario-domiciliare del Ministero della salute.

Nelle zone sprovviste di ambulatori SASN le prestazioni sono erogate su prescrizione del medico fiduciario, presso i presidi e gli ambulatori delle ASL o con queste convenzionati.

Mentre se il navigante risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di ambulatorio SASN che di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, deve rivolgersi alla ASL territorialmente competente esibendo la tessera di assistenza ottenuta, all’atto dell’ iscrizione, dall’Ufficio SASN competente. In tal caso le modalità per ottenere le prestazioni sanitarie ed i limiti delle stesse sono quelli previsti per la generalità dei cittadini italiani ivi residenti, compreso il pagamento di eventuali ticket.

Durante la navigazione al marittimo e all’aeronavigante le cure debbono essere prestate dai servizi sanitari esistenti a bordo.

In acque territoriali italiane è possibile che il paziente, se trasportabile, venga assistito da un ambulatorio SASN o da un medico fiduciario o, in mancanza, dalla ASL territorialmente competente, ovvero se non trasportabile, da medico fiduciario del Ministero che si rechi a bordo a visitarlo.

In acque territoriali straniere o in aeroporti stranieri, quando i servizi sanitari di bordo non riescono a fornire un efficace intervento, il paziente viene assistito dal medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute o, in mancanza, dalla struttura sanitaria più vicina o da un medico libero professionista. In tal caso le spese per l’assistenza sanitaria (che in tale ipotesi è indiretta) sono anticipate dal comando di bordo o dall’impresa armatoriale e successivamente rimborsate dal competente Ufficio SASN, nei limiti previsti per l’assistenza in forma indiretta.

All’estero bisogna distinguere tra assistenza erogata nei Paesi dell’Unione europea od in altri Paesi.

Nei Paesi UE, il navigante avente diritto può essere assistito nel territorio di soggiorno presentando il modello comunitario E 111, preventivamente rilasciatogli dall’Ufficio SASN competente, il quale ha validità di sei/dodici mesi. Tuttavia, nel porto od aeroporto dove il Ministero della Salute ha il proprio medico fiduciario, il navigante deve rivolgersi a quest’ultimo.

Negli altri Paesi, le prestazioni sanitarie sono assicurate in forma diretta da parte dei medici fiduciari o delle strutture convenzionate con il Ministero della Salute. In mancanza del fiduciario, o nel caso di particolari e documentate necessità in cui non sia possibile reperire il medico stesso, l’assistito può rivolgersi alle locali strutture pubbliche o private. I relativi oneri delle prestazioni sono anticipati dalle imprese di navigazione e rimborsate dal Ministero della Salute, su domanda corredata dalla certificazione originale di spesa.

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