Rilascio da parte del PIF del documento comune di entrata (DCE) per mangimi vegetali e minerali, additivi e premiscele

 

L’importatore  o il suo rappresentante sono tenuti a:

  1. prenotificare a mezzo posta elettronica  l’arrivo della partita in porto, con almeno 24 ore di anticipo
  2. richiedere il rilascio del  DCE  tramite il sistema TRACES.

Una volta ricevuta la richiesta di visita e nel momento in cui la merce è effettivamente disponibile per i controlli. Il veterinario ufficiale:

  • rilascia il DCE  sulla base del solo controllo documentale (questa eventualità si verifica con frequenza  del 50% circa, salvo nei casi diversamente regolati da disposizioni nazionali o comunitarie).

Oppure

  • procede ad una verifica fisica della partita, con eventuale prelievo di campioni della partita,  o presso i magazzini portuali in caso di merci  alla rinfusa, o presso le aree visita  dei terminal VECON o TIV qualora le merci siano trasportate in container.

All’atto della visita, l’importatore o suo rappresentante devono:

  1. versare su conto  corrente postale dell’ufficio  i diritti di visita  previsti dal  D.Lgs 194/ 2008
  2. presentare la seguente documentazione in originale:
    - certificato di origine;
    - eventuale certificato fitosanitario;
    - in caso di mangimi contenenti od  ottenuti da organismi geneticamente modificati, certificato di analisi OGM;
    - in caso di prodotti sfusi, certificato di analisi  riportante le dichiarazioni obbligatorie previste  dal regolamento 13/68/CE;
    - per gli additivi e le premiscele contenenti additivi, copia di etichetta conforme all’articolo 16 del regolamento 03/1831/CE e copia della dichiarazione prevista dalla nota ministeriale DGSA.VII/3298 del 27 Aprile 2007. La dichiarazione, da inviare anche a regione, ASL e Ministero della Salute,   va presentata  solo in occasione della  prima importazione.