
Rilascio da parte del PIF del documento comune di entrata (DCE) per mangimi vegetali e minerali, additivi e premiscele
L’importatore o il suo rappresentante sono tenuti a:
- prenotificare a mezzo posta elettronica l’arrivo della partita in porto, con almeno 24 ore di anticipo.
- richiedere il rilascio del DCE tramite il sistema TRACES.
Una volta ricevuta la richiesta di visita e nel momento in cui la merce è effettivamente disponibile per i controlli. Il veterinario ufficiale:
- rilascia il DCE sulla base del solo controllo documentale (questa eventualità si verifica con frequenza del 50% circa, salvo nei casi diversamente regolati da disposizioni nazionali o comunitarie).
Oppure
- procede ad una verifica fisica della partita, con eventuale prelievo di campioni della partita, o presso i magazzini portuali in caso di merci alla rinfusa, o presso le aree visita dei terminal VECON o TIV qualora le merci siano trasportate in container.
All’atto della visita, l’importatore o suo rappresentante devono:
- versare su conto corrente postale dell’ufficio i diritti di visita previsti dal D.Lgs 194/ 2008
- presentare la seguente documentazione in originale:
- certificato di origine;
- eventuale certificato fitosanitario;
- in caso di mangimi contenenti od ottenuti da organismi geneticamente modificati, certificato di analisi OGM;
- in caso di prodotti sfusi, certificato di analisi riportante le dichiarazioni obbligatorie previste dal regolamento 13/68/CE;
- per gli additivi e le premiscele contenenti additivi, copia di etichetta conforme all’articolo 16 del regolamento 03/1831/CE e copia della dichiarazione prevista dalla nota ministeriale DGSA.VII/3298 del 27 Aprile 2007. La dichiarazione, da inviare anche a regione, ASL e Ministero della Salute, va presentata solo in occasione della prima importazione.