
Prodotti di origine animale e vegetale
Importazione di prodotti di origine animale
In linea di massima. per l’importazione nella Unione Europea di un prodotto di origine animale, devono essere rispettate le seguenti condizioni.
- Il paese terzo di origine è incluso in una lista positiva di paesi autorizzati. Questo avviene quando il paese candidato, è in grado di fornire garanzie circa la propria conformità agli standard comunitari di sanità pubblica veterinaria e di igiene delle produzioni alimentari. Tali liste positive sono approvate con norme specifiche e sono aggiornate costantemente.In caso di un evento che comporti un cambiamento delle iniziali condizioni di riconoscimento, l’Unione Europea può sospendere temporaneamente le importazioni dal paese autorizzato, adottare un provvedimento di regionalizzazione (solo alcune aree del paese terzo sono autorizzate ad esportare) o disporre condizioni speciali (es. controlli di laboratorio sistematici o a percentuale).
- Lo stabilimento di produzione è conforme agli standard comunitari: in genere sono i paesi terzi di cui al precedente punto a trasmettere alla Commissione UE le liste dei propri stabilimenti. Gli elenchi degli stabilimenti conformi agli standard comunitari, sono consultabili sul sito web della Commissione Europea. http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/index_en.htm
- I prodotti sono conformi agli standard comunitari e sono accompagnati dai modelli di certificati sanitari previsti dalle norme comunitarie.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare le pagine dedicate all’argomento dalla Commissione Europea (Clicca qui).
Per i prodotti di origine animale destinati all’importazione, al transito o trasbordati all’interno del porto o dell’aeroporto, viene emesso il documento veterinario comune di entrata (DVCE), documento adottato da tutti gli stati membri e rilasciato dagli uffici PIF in forma cartacea, mediante il sistema TRACES.
Importazione di mangimi vegetali/minerali e altri prodotti destinati all’alimentazione animale
I mangimi non di origine animale e gli additivi per l’alimentazione animale prodotti nei paesi terzi, sono soggetti al rilascio di nullaosta veterinario o documento comune di entrata (DCE).
I principi generali in materia di controllo all’importazione, sono dettati dal Regolamento 2004/882/CE.
A differenza dei prodotti di origine animale, non sono state fissate delle condizioni sanitarie specifiche tranne che per i prodotti, sia alimenti che mangimi, individuati dal Regolamento 2009/669/CE.
Negli altri casi i singoli stati membri adottano procedure di controllo differenziate. L’Italia con D.Legislativo 223 del 17 Giugno 2003 ha disposto l’esecuzione di controlli sistematici su tutti i prodotti destinati all’alimentazione animale e ha affidato la competenza del controllo agli uffici PIF del Ministero della Salute.