Prodotti di origine animale e vegetale

 

Importazione di prodotti di origine animale

In linea di massima. per l’importazione nella Unione Europea di un prodotto di origine animale,    devono essere rispettate le seguenti condizioni.

  1. Il paese terzo  di origine  è incluso  in una lista positiva di paesi autorizzati. Questo avviene  quando  il  paese candidato, è in grado di fornire garanzie  circa la propria conformità agli standard comunitari di sanità pubblica veterinaria e di  igiene delle produzioni alimentari. Tali liste positive sono approvate con norme  specifiche  e sono aggiornate costantemente.In caso di un evento che comporti un cambiamento delle iniziali condizioni di riconoscimento, l’Unione Europea può sospendere temporaneamente le  importazioni dal paese autorizzato, adottare un provvedimento di regionalizzazione (solo alcune aree del paese terzo sono autorizzate ad esportare) o disporre condizioni speciali (es. controlli di laboratorio sistematici o a percentuale).
  2. Lo stabilimento di produzione è conforme agli standard comunitari: in genere sono i paesi terzi di cui al precedente punto a trasmettere alla Commissione UE le liste dei propri stabilimenti. Gli elenchi degli stabilimenti conformi agli standard comunitari, sono consultabili sul sito web della Commissione Europea. http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/index_en.htm
  3. I prodotti sono conformi agli standard comunitari  e sono accompagnati dai modelli di certificati sanitari previsti dalle norme comunitarie

Per maggiori informazioni, è possibile consultare le pagine dedicate all’argomento dalla Commissione Europea (Clicca qui).

Per i prodotti di origine animale destinati all’importazione, al transito o trasbordati all’interno del porto o dell’aeroportoviene emesso il documento veterinario comune di entrata (DVCE), documento adottato da tutti gli stati membri   e rilasciato dagli uffici PIF in forma cartacea, mediante il sistema TRACES.

Importazione di mangimi vegetali/minerali  e altri prodotti destinati all’alimentazione animale

I mangimi non di origine animale e gli additivi per l’alimentazione animale prodotti nei paesi terzi, sono soggetti al rilascio di nullaosta veterinario o documento comune di entrata (DCE).                                     

I principi generali  in materia di controllo all’importazione, sono dettati dal Regolamento 2004/882/CE.
A differenza  dei prodotti di origine animale, non sono state fissate delle condizioni sanitarie specifiche tranne che per i  prodotti,  sia alimenti  che mangimi,  individuati dal Regolamento 2009/669/CE.

Negli altri casi i singoli stati membri  adottano procedure di controllo differenziate. L’Italia con D.Legislativo 223 del 17 Giugno 2003 ha disposto l’esecuzione di  controlli sistematici su tutti i prodotti destinati all’alimentazione animale e ha affidato la competenza del controllo agli uffici PIF del Ministero della Salute. 

Procedura per il rilascio del nullaosta veterinario (DCE) per mangimi vegetali/minerali, additivi e premiscele che li contengono.