Port Authority, Harbourmaster, Health Office, Customs, Law enforcement Agencies.
Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Ufficio di Sanità, Agenzia delle Dogane, Forze dell'Ordine.

Le Istituzioni del Porto di Venezia.

Trasparenza

 

Disciplina del procedimento amministrativo e dell’esercizio del diritto all’accesso agli atti ed alla documentazione amministrativa

Dal 2 luglio 2010 è in vigore il nuovo "Regolamento recante la disciplina del procedimento amministrativo e dell’esercizio del diritto all’accesso agli atti ed alla documentazione amministrativa ai sensi della l. 241/90 e successive modifiche e integrazioni".

Si tratta un di regolamento che, nel sostituire quello in vigore dal 15 ottobre 2007, tiene conto delle modifiche ed integrazioni da ultimo introdotte con la Legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), oltre che di altri interventi normativi riguardanti il tema (D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; “codice in materia di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

I procedimenti amministrativi

Il Regolamento contiene la disciplina di carattere generale applicabile ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento di competenza dell’Autorità Portuale, i termini stabiliti per la loro conclusione, nonché  l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria.

Stabilisce inoltre le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Non rientrano nella disciplina del regolamento le attività che si concludono con l’accoglimento immediato della richiesta dell’interessato, senza richiedere un procedimento istruttorio, e le attività di diritto privato per le quali la normativa non preveda l’obbligo di svolgere un procedimento amministrativo.

Incarichi e consulenze

Per assicurare la massima trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 commi 18 e 54 della legge Finanziaria per l’anno 2008, è obbligatorio pubblicare nel sito web gli incarichi di lavoro autonomo e parasubordinato (collaborazione esterna, sia occasionale che collaborazione coordinata e continuativa, consulenza, ecc.) con l’indicazione dell’oggetto, durata e compenso.

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