Aziende che forniscono specifici servizi alla nave - Autorizzazioni ad operare in ambito portuale (Registro Ord. 331-Art. 68 CN)
Contatti utili
Area Lavoro Portuale
Orario: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi
fax: 0415334254
email: apv.lavoroportuale@port.venice.it
Alvise Romanelli (Responsabile dell'Area) 0415334223 mail: alvise.romanelli@port.venice.it
Luciano Paternoster (Funzionario) 0415334266 mail: luciano.paternoster@port.venice.it
Aggiornamento delle informazioni e delle norme: 4/04/2012
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Registro Art. 68 C.N.
All’interno dell’ordinamento vigente esistono specifiche norme (Ordinanze), emesse in sede locale dall’Autorità Portuale e da quella Marittima (Capitaneria di Porto) al fine di assicurare agli operatori unità di indirizzo e coordinamento nell'attuazione dei loro compiti.
Le Ordinanze sono provvedimenti amministrativi che disciplinano l’insieme delle attività ed operazioni portuali; nel caso presente l’Ord. 331/2009 regolamenta l’esercizio delle attività portuali soggette per legge al controllo dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto, come previsto dall’art. 68 del Codice della Navigazione.
Nel novero complessivo delle attività commerciali ed industriali esercitate nell'ambito delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Venezia, le attività di fornitura di specifici servizi alle navi indicate all'art. 3 dell’Ordinanza 331/2009 sono soggette alla vigilanza dell'Autorità stessa ed – ai sensi del citato art. 68 C. N. - all’iscrizione obbligatoria in un apposito albo, denominato Registro.
Il conseguimento ed il mantenimento (rinnovo) di detta iscrizione costituiscono il documento legittimante allo svolgimento della specifica attività professionale prestata in ambito portuale dal soggetto autorizzato e consente allo stesso soggetto di richiedere il titolo di accesso ai terminal marittimi, necessario per l’entrata dei veicoli aziendali e delle persone indicate come dipendenti.
L’istruttoria di iscrizione nel Registro Art. 68 C. N. richiede la presentazione di un’istanza all'Area Lavoro Portuale di questa Autorità .
L'iscrizione vale per l’ anno solare di autorizzazione o per frazioni di tempo inferiori ma comunque riferite ad esso; per ottenere i successivi rinnovi, validi sempre per un anno solare, è necessaria apposita istanza.
Istruttoria ed iscrizione nel Registro
L’iscrizione nel Registro è necessaria per svolgere anche una sola delle attività di cui all’art. 3 dell’Ord. 331.
L’istruttoria di iscrizione nel Registro Art. 68 C. N. richiede la presentazione di un’istanza all'Area Lavoro Portuale di questa Autorità .
L’istanza comprende anche la richiesta di rilascio dei titoli di accesso per dipendenti e veicoli aziendali, e comporta un percorso che coinvolge, oltre all'Autorità Portuale stessa, Capitaneria di Porto, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane e in specifici casi Sanità Marittima od altre Istituzioni; la conclusione della pratica - che richiede il tempo tecnico di acquisizione dei nullaosta di competenza delle figure istituzionali sopra menzionale - è prevista in un arco di tempo variabile tra 30 e 45 giorni, fino ad un massimo di 90.
Come detto l'iscrizione è rilasciata solo per l’anno solare cui è riferita o per frazioni di tempo inferiori ma comunque riferite sempre all’anno solare, e quindi si conclude comunque al 31 dicembre dello stesso; deve essere versata la somma di € 320 per diritti di segreteria.
L’iscrizione deve essere rinnovata , senza soluzione di continuità e pena la cancellazione dal Registro, per ogni anno solare successivo a quello di iscrizione.
Il MODULO DI ISCRIZIONE 2012 é completo di tutti gli allegati richiesti (inclusi quelli per il rilascio dei titoli di accesso in ambito portuale, per ognuno dei quali deve essere versata la somma di € 20,00.= per diritti di segreteria) e va presentato integralmente.
Mantenimento dell’iscrizione nel Registro: rinnovo
Per svolgere anche una sola delle attività di cui all’art. 3 dell’Ord. 331 è necessario il mantenimento dell’iscrizione nel Registro, che si ottiene attraverso la presentazione della relativa istanza all’Area Lavoro Portuale.
Il rinnovo dell’iscrizione (la cui validità è da riferirsi sempre all’anno solare successivo) deve avvenire senza soluzione di continuità pena la cancellazione dal Registro, ed è da richiedere annualmente tra il 15 settembre ed il 15 dicembre dell’anno per il quale è l’autorizzazione è stata concessa; il rinnovo comporta il versamento di una somma di € 160 per diritti di segreteria.
In sede di rinnovo può anche essere richiesta l’estensione dell’autorizzazione ottenuta, riferita ad altre attività non autorizzate precedentemente purché le stesse rientrino tra quelle disciplinate dall’art. 3 dell’Ord.331/2009.
Ai fini del rinnovo dell'iscrizione per l’anno solare 2013 nel Registro in parola, le ditte e le società interessate devono quindi presentare all'Area Lavoro Portuale, entro il prossimo 15 dicembre 2012, una istanza in carta legale, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, accompagnata dal versamento dell’importo dovuto per diritti di segreteria.
Ogni altro successivo rinnovo (valido sempre per un anno solare) è da richiedersi con analoghe modalità alla stessa Area Lavoro Portuale entro il 15 dicembre dell’anno per il quale è l’autorizzazione è stata concessa; la somma dovuta per diritti di segreteria ammonta sempre ad € 160.
I MODULI DI RINNOVO 2013 dell’iscrizione verranno pubblicati a fine agosto 2012.
Titolo di accesso individuale del personale dipendente
Il titolo di accesso individuale alle aree portuali è necessario per entrare legittimamente nei terminal marittimi, e deve essere sempre esposto visibilmente durante la presenza in porto. Viene rilasciato al personale dipendente attraverso la società per la quale gli stessi operano.
Tanto il modulo di iscrizione che quello di rinnovo contengono al loro interno i format per la richiesta individuale di tale titolo, che devono essere presentati insieme alla domanda di iscrizione o rinnovo.
I titoli di accesso richiesti per il personale dipendente sono validi per il solo anno solare 2012; per ognuno di essi devono essere versati € 20 per diritti di segreteria.
In ambito portuale il personale può lavorare esclusivamente per la società di cui è dipendente, oltreché – ovviamente per conto della società medesima - per i committenti delle attività da svolgere, ma sempre nell’ambito delle attività per le quali la stessa ha ottenuto l’autorizzazione ad operare.
Qualora nell’arco dell’anno solare si debbano ottenere altri titoli di accesso per personale di nuova assunzione o per il quale si renda necessario l’accesso alle aree portuali, va presentata all’Area Lavoro Portuale nuova istanza in carta legale.
Il titolo di accesso rimane di proprietà dell’Autorità Portuale di Venezia.
Lo smarrimento o il furto dello stesso dovrà essere tempestivamente segnalato ai competenti organi di Polizia ed all’Autorità Portuale; qualora il titolo non venga rinvenuto entro 15 giorni dalla denuncia di smarrimento, si dovrà richiederne tempestivamente la sostituzione.
